Le novità recentemente introdotte dal Decreto Legislativo 147/2012 in materia di conseguimento della qualifica professionale di acconciatore sono avvenute in seguito al recepimento della Direttiva Servizi della UE e la recente modifica, approvata con il citatodecreto legislativo nello scorso mese di agosto, da parte del legislatore italiano.

Alla luce di tali nuove disposizioni, si ritiene che i nuovi operatori interessati, al fine di ottenere la nuova abilitazione professionale di cui all’art. 3 della legge n. 174/2005e, quindi, di essere equiparati alla nuova figura unica di acconciatore, possano far valere le esperienze lavorative e professionali svolte in periodi pregressi sotto il vigore della precedente disciplina solo nel caso in cui le stesse siano già state maturatee perfezionate nei termini previstidalle medesime disposizioni pregresse con il conseguimento della relativa qualificazione professionale di parrucchiere (principio del diritto quesito).

In sostanza, non avendo l’interessatomai chiesto ed ottenuto il riconoscimentodei requisiti (peraltro non dimostrabiliin quanto lo svolgimentodel lavoro subordinato non è attestatoda regolare documentazione), non è possibile per lo stesso conseguire la qualifica professionale se non attraverso le modalità previste dalla L. 174/2005 e sopra richiamata.