
Il termine per il versamento del diritto annuale 2013 con lo 0,40% è scaduto il 17 luglio 2013 (oppure il 20 agosto 2013 per tutte le imprese soggette a studi di settore). Fanno eccezione le società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, che hanno particolari termini di pagamento.
I versamenti effettuati dopo la scadenza sopra indicata sono da considerarsi soggetti a una sanzione amministrativa (art. 18 L. 580/1993, D.Lgs. 472/1997, D.M. n. 54/2005; Regolamenti camerali). E', tuttavia, possibile evitare l'irrogazione della sanzione effettuando il versamento comprensivo delle somme a titolo di ravvedimento operoso ("ravvedimento lungo", entro un anno dalla violazione), pagando una “sanzione ridotta ad un ottavo del minimo” (3,75%), oltre gli interessi legali (2,5%).
La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione (o che abbiano aperto unità locali) che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda né nei 30 giorni successivi con modello F24.
Si fa presente che in materia di diritto non è possibile applicare il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint.
Fonte: http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47
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